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Dalla Robin tax al ritorno del nucleare, l'abc del ddl sviluppodi Claudio Tucci |
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28 maggio 2009
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Sace spa (articolo 52). Previsto un riordino dell’azienda che conduca alla separazione tra le attività svolte a condizioni di mercato da quelle che, avendo a oggetto rischi non di mercato, beneficiano della garanzia dello Stato. Potranno essere svolte da organismi diversi e, nelle attività svolte a condizioni di mercato, potranno entrare, anche, soggetti interessati all’attività o all’investimento purché non in evidente conflitto d’interessi. Garantita la massima trasparenza dell’operazione.
Semplificazioni burocratiche (articolo 5). Entro un anno, l’Esecutivo dovrà mettere nero su bianco uno o più provvedimenti di riordino e coordinamento delle norme su prescrizioni e adempimenti procedurali da rispettare per realizzare impianti produttivi e svolgere attività d’impresa. Il nuovo pacchetto dovrà, pure, determinare tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alla pubblica amministrazione, soprattutto per quel che attiene all’erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche.
Tasse automobilistiche (articoli 7 e 43). Stabilito che, al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta sui veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere a eseguire, cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle imposte dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti. La competenza territoriale degli uffici del pra (pubblico registro automobilistico) e dei registri di immatricolazione è determinata, in ogni caso, in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo. Previsto, inoltre, che le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per 5 anni consecutivi i veicoli alimentati a Gpl o a metano.
Trasporto ferroviario (articoli da 58 a 63). Le ferrovie private potranno operare sul suolo nazionale previo rilascio di una licenza che richiede la sede legale della società in Italia o in Paesi che riconoscono la reciprocità. Le imprese che già operano, continuano ad avere accesso all’infrastruttura nazionale, ma devono richiedere la conversione dell’autorizzazione posseduta in licenza nazionale. Previsti, poi, dei limiti ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l’equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i servizi coperti da tale contratto. Stabilite, anche, norme ad hoc per le province autonome di Trento e Bolzano e per armonizzare il processo di liberalizzazione e concorrenza nel settore dei trasporto pubblico regionale e locale, in coerenza con le disposizioni europee.
Tutela giurisdizionale in materia di energia (articolo 41). Giurisdizione esclusiva del Tar Lazio su tutte le controversie su procedure e provvedimenti della Pa concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione e le centrali termoelettriche di potenza superiore a 400 MW, e le relative eccezioni sono rilevate d’ufficio. Stabilito, poi, che le nuove norme si applicano anche ai procedimenti in corso e le misure cautelari, eventualmente, emanate da altra Autorità giudiziaria, restano sospese fino alla loro conferma o revoca da parte del Tar Lazio. |
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